Normative promozionali nei riguardi del trade un vestito su misura

Redazione10/01/2013

Le iniziative promozionali rivolte al pubblico consumatore hanno da sempre nella Manifestazione a Premio la loro naturale normativa di riferimento.

È indubbio, che l’Azienda premiante avrà molte difficoltà, se non l’impossibilità, di entrare in contatto con i suoi reali consumatori, e quindi è questa la normativa da prevedere ed applicare nella pianificazione di iniziative loro rivolte.

La storia di questa normativa è molto particolare, e per certi versi assolutamente identica all’evoluzione di numerosi aspetti della vita sociale italiana.

Nacque infatti molti anni fa (con il Regio Decreto del 1937, ed il relativo Regolamento Attuativo del 1940) e fu istituita dal Re di allora, per tutelare e salvaguardare la buona fede nei riguardi dei suoi sudditi (una famosa Azienda dolciaria di allora propose un premio legato al completamento di un catalogo di figurine di cui una, detta “il feroce saladino”, risultò introvabile, determinando l’impossibilità del completamento…), stabilendo, per quello scopo, che ogni iniziativa premiale nei riguardi di un pubblico sconosciuto, dovesse essere preventivamente e minuziosamente sottoposta ad approvazione da parte dello Stato, prima di essere approvata, e quindi pubblicizzata, e periodicamente sottoposta a controllo, da parte degli organi competenti.

Da allora molti anni sono passati, ma tanti ricorderanno la scritta “aut.min.rich”, o “aut.min.conc”. di traverso ad ogni pubblicità premiale, per documentare l’approvazione di quanto promesso, o la semplice attesa di approvazione.

Nel 1997, con la Finanziaria 1998 (ed il cui Regolamento venne perfezionato nel 2002), la Normativa venne rinnovata, ma rimase suddivisa in Concorsi a Premio (se l’attribuzione del premio dipende dalla sorte o classifica), ed in Operazioni a Premio (se l’attribuzione del premio dipende da un preciso obiettivo richiesto dall’Azienda premiante), e mutò essenzialmente in una comunicazione preventiva anziché in una autorizzazione.

Cambiò e fu integrato anche il relativo trattamento fiscale, ma condizione sostanziale per l’applicazione della stessa rimase una promessa di corrispondere un premio, regolamentato in modo chiaro, ad un pubblico sconosciuto da parte dell’Azienda premiante.

Per contro, è invece già dal 1940 (Art 107 dell’R.D. 1077 del 25/07/1940 – Regolamento sul Lotto Pubblico) che singole iniziative incentivanti rivolte a Partite Iva clienti assolutamente note all’Azienda premiante possono avere un trattamento fiscale e normativo ben diverso, ed estraneo alla Normativa delle Manifestazioni a Premio, quando viene documentato con chiarezza che la controparte è al corrente delle modalità dell’iniziativa incentivante e ne accetta indiscutibilmente in forma scritta i termini proposti.

Questa procedura non avrà alcun costo fiscale aggiuntivo rispetto al valore del prodotto promozionato e sarà riconducibile ad una cessione di “sconti in natura di beni o servizi di altrui produzione o commercializzazione”. Dovrà contenere alcuni elementi essenziali, tra cui natura e obiettivo richiesto dei prodotti incentivati, natura degli incentivi previsti, e relativa tempistica di riferimento, che non potrà superare l’anno fiscale dell’Azienda incentivante.

Trattandosi di singoli accordi con singoli clienti, è molto facile mettere a punto e proporre target personalizzati (in base allo storico, alla potenzialità del cliente e/o all’assorbimento dell’area di riferimento, ecc.). In pratica, un vero “vestito su misura”, ai fini di ottimizzare al meglio l’iniziativa prevista.

L’Iva dei beni e/o servizi corrisposti come incentivi non dovrà superare quella dei prodotti incentivati, e quindi quelli da noi gestiti quali buoni benzina (cartacei/elettronici) o carte di credito prepagate, tutti fuori campo iva, possono senz’altro essere proposti come incentivi, per ogni tipo di prodotto incentivato.

Questo tipo di procedura è in rapida crescita in Italia, ed è entrata nella proposta comune per l’indubbia semplicità e convenienza operativa, a condizione che ci siano gli effettivi presupposti per proporre e perfezionare un singolo accordo contrattuale con ogni cliente Partita Iva a cui l’Azienda vorrà proporre un’iniziativa incentivante.

Il target previsto dall’accordo dovrà tassativamente essere raggiunto nei tempi previsti tra le parti, e la nostra Agenzia è in grado di gestire integralmente questa operazione incentivante, collaborando nella messa a punto dell’operazione promozionale e nella corretta stesura degli accordi da proporre.

Normalmente al temine dell’iniziativa, potremo acquistare e consegnare su incarico gli incentivi previsti, assicurandone la consegna garantita sull’intero territorio nazionale, e fatturandone il solo servizio commerciale complessivamente reso, con cui l’Azienda incentivante con molta semplicità speserà e terminerà l’intera operazione prevista.

In assenza di un target da raggiungere, l’Azienda che vorrà corrispondere nostro tramite dei benefici sotto forma di buoni benzina e/o carte di credito prepagate, potrà avvalersi della normativa degli Omaggi recentemente rinnovata nei suoi contenuti nel 2009, che sembra sia costruita apposta per l’utilizzo di BB, in quanto questa Normativa non prevede limiti alla deducibilità della singola corresponsione di Omaggi al di sotto di 50 euro (i BB sono essenzialmente espressi in tagli da 5 e/o 10 euro cad…), mentre per importi singolarmente superiori la Partita Iva concedente dovrà rispettare tre percentuali, in base ai ricavi annuali (fatturato globale), del 1,3 % da 0 a 10 milioni di euro, del 0,5 % da 10 a 50 milioni di euro, dello 0,1 % oltre, perché il costo sia integralmente deducibile. Superate queste soglie, l’indeducibilità è totale. 

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