Garanzia acquisti: vietato dirottare i clienti al centro assistenza

Redazione21/05/2014

Questa volta a pagare le conseguenze per mancato rispetto della norme sulla garanzia legale è stata Lidl. L’Antitrust ha condannato la catena di distributiva con 300mila euro di multa per aver fornito informazioni ambigue e carenti in merito al trattamento dei prodotti difettosi.

La pratica commerciale analizzata spiega l’Autorità, “riguarda la messa a disposizione di informazioni ambigue e/o carenti fornite ai consumatori – sia sul sito internet aziendale www.lidl.it sia presso i punti vendita – in relazione alla garanzia legale di conformità, con riguardo all’oggetto, alla durata, ai limiti e alle condizioni dell’assistenza post vendita; l’omissione di informazioni, nel sito internet aziendale www.lidl.it, sulla garanzia legale nella sezione dedicata alla descrizione della garanzia convenzionale offerta da Lidl (“Rimborso garantito nei trenta giorni”); le modalità di prestazione della garanzia legale e, specificamente, il rinvio dei consumatori ai Centri di Assistenza Tecnica del produttore del bene difettoso, prospettando il vantaggio di una maggiore semplicità e rapidità delle procedure di riparazione, nonché il rifiuto di prendere in consegna il bene in filiale”. L’Antitrust ha riscontrato, inoltre, che nelle pagine online di Lidl era completamente assente una sezione o un riferimento all’esistenza della garanzia legale di conformità, ed era omesso il riferimento all’esistenza della garanzia legale di conformità di durata biennale a carico del venditore del bene di consumo nella sezione “Informazioni per il cliente” dedicata alle modalità di esercizio della garanzia convenzionale “Soddisfatti o rimborsati”. Di conseguenza, a causa di questa mancanza, “i consumatori potevano essere indotti in errore circa la possibilità di esercitare i propri diritti, soprattutto con riguardo alla garanzia convenzionale che, in caso di difetto, riconosce al consumatore diritti per una durata sovrapponibile a quella spettante allo stesso in virtù della garanzia legale di conformità (trenta giorni)”. Le regole seguite da Lidl limitavano inoltre la possibilità per il consumatore di far valere la garanzia. “Nel corso dell’istruttoria è emerso che Lidl, quantomeno fino al 15 marzo 2014, non prestava direttamente la garanzia legale ma, ove il cliente lamentava un difetto su un prodotto, il personale dei punti vendita e quello del call center rinviava al Centro di Assistenza Tecnica competente”. Spiega l’Antitrust: “È un principio ormai consolidato da numerosi precedenti dell’Autorità, avallato dal giudice amministrativo, quello per cui grava sul venditore l’onere di prendere in consegna il bene di cui il consumatore ha denunciato il difetto di conformità, nell’arco dei due anni dall’acquisto, al fine di verificare la causa del malfunzionamento, tenendo indenne il consumatore da qualsiasi ulteriore adempimento ed onere – diverso da quello delle denuncia –che renda più gravosa la fruizione della garanzia legale”. Ricordiamo per inciso che la garanzia legale si applica anche ai prodotti promozionali, legati ad una spesa del consumatore (ad esempio, raccolta punti) in quanto considerati prestazione accessoria del contratto di vendita.

 

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