In attesa di una più ampia revisione della normativa che tenga conto della rivoluzione digitale, del principio comunitario della libera circolazione dei servizi e dei tanti altri cambiamenti, abbiamo finalmente qualche novità. Parliamo del recente articolo 22 bis legge 116 dell’11 agosto 2014 e della successiva nota esplicativa del 20 novembre emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico con la quale sono state finalmente fornite importanti spiegazioni in merito ai tanti dubbi sollevati dall’introduzione di quell’articolo.
Vediamo i principali chiarimenti. La possibilità di godere dell’esclusione dalle manifestazioni a premio si deve intendere applicabile solo nel contesto di operazioni a premio e non è estendibile ad attività concorsuali. Rammento che l’articolo 22 bis impropriamente inizia utilizzando il termine generico “le manifestazioni a premio ….” e quindi tale precisazione era molto attesa. Possono essere esclusi dall’ambito delle operazioni a premio anche quei buoni spesa ottenuti convertendo molteplici prove d’acquisto accumulate a seguito di una serie di acquisti, i vari punti, bollini ecc.. L’esclusione è da estendere a tutti i casi in cui il buono spesa è spendibile all’interno del medesimo punto di vendita, della stessa catena o insegna. Qui il ministero si dilunga nello spiegare che il concetto d’insegna non deve essere interpretato in maniera restrittiva, ma può essere ragionevolmente inteso come qualsiasi circuito legato da accordi commerciali tra le imprese aderenti all’iniziativa promozionale. Per esempio tutti i punti di vendita all’interno di un centro commerciale o di un centro commerciale naturale ecc.
Infine, a mio parere, un importante concetto chiarito è quello legato alla natura del buono stesso. Qui il ministero si sofferma nella spiegazione del concetto di “determinata” spesa che dà diritto all’ottenimento del buoni sconto o buoni spesa e spiega come il diritto a ottenere il buono possa generarsi dall’acquisto di un determinato prodotto, categoria merceologica o anche una spesa generica. Quanto alla natura del buono spesa o buono sconto, il concetto fondamentale da recepire è che possano essere applicate delle restrizioni merceologiche alla spendibilità del buono, come per esempio un buono spesa valido per solo gli articoli d’abbigliamento o solo per gli alimentari. Tuttavia, tali restrizioni dovranno essere chiaramente indicate e lasciare al consumatore ampia scelta su come poter utilizzare il buono nella spesa successiva. In nessun caso il buono spesa potrà essere utilizzato come espediente per aggirare la normativa delle operazioni a premio: a seguito di un acquisto, il consumatore riceve, gratuitamente o con il pagamento di un contributo, un determinato premio, non una più generale agevolazione sulla spesa successiva.
In conclusione, l’impressione che si ha dalla nota ministeriale è che soffi un vento liberale; che in attesa di una revisione organica del datato dpr 430/2001 ci sia un tentativo dell’attuale dirigenza ministeriale di offrire interpretazioni meno restrittive rispetto ai criteri applicati in passato.