Grande scalpore fece, nel 2013 in Svizzera, la multa ricevuta da un operatore di primaria importanza del settore della grande distribuzione colpevole di aver violato la legge elvetica sulle lotterie. In Svizzera, sono vietati i concorsi legati all’acquisto e il promotore che decide d’indire una promozione, se prevede una meccanica legata all’acquisto, deve offrire una modalità di partecipazione parallela e gratuita per chi non desidera acquistare. Nel caso dei concorsi incriminati, la prefettura di Zurigo è arrivata alla conclusione che i clienti del grande distributore avevano maggiori probabilità di vincita rispetto ai partecipanti che sceglievano la free entry route e ha, quindi, inflitto una multa alla società. L’ammontare della multa non è stato reso noto, ma pare che il prefetto abbia dichiarato che si tratta di una somma “a quattro cifre”.
Una multa di questa entità, presentata negli articoli pubblicati come un severo castigo, è nulla in confronto a quanto avrebbe dovuto pagare un promotore reo di aver commesso una violazione in Italia. Sono molti i paesi in cui vengono previste sanzioni per negligenze nella gestione dei concorsi a premio, ma quelle comminate all’estero hanno l’obiettivo di tutelare la buona fede e la pari opportunità dei partecipanti ai concorsi, non quello vessante di “fare cassa” per altre finalità, come accade invece in Italia, con le tristemente famose sanzioni per “manifestazione vietata” che vanno da 50.000 a 500.000 euro.
All’estero troviamo diverse modalità sanzionatorie. In alcuni paesi, le sanzioni vengono determinate di volta in volta dal tribunale, come avviene per esempio in Olanda, Usa, Portogallo; in altri sono già previste e predeterminate dalle normative. In Brasile, per esempio, sono previste sanzioni pari al 100% del montepremi con divieto di fare altri concorsi e in Giappone la sanzione può arrivare fino a 3.000.000 yen (25.000 euro), con divieto di promuovere manifestazioni a premio per due anni. Alcuni paesi, infine, hanno un vero e proprio “listino” in base al tipo di violazione commessa. Per determinate violazioni gravi, in alcuni paesi, è prevista persino la reclusione. Anche in Italia è giusto che siano previste sanzioni per chi commette irregolarità, ma il loro ammontare appare sproporzionato rispetto al reato commesso e iniquo rispetto alle finalità per le quali sono state introdotte ovvero quelle di “assicurare maggiori entrate…” nell’ambito degli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo” (decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, art. 12); quindi, sanzioni introdotte non per offrire maggiori garanzia di tutela ai partecipanti, ma per rimpinguare le casse dello Stato, con grave nocumento per tante imprese che, anche in buona fede, violano anche solo una delle disposizioni contenute nel dpr 430/01. Questo regime sanzionatorio pone l’Italia in grande svantaggio nel contesto internazionale e crea molta incredulità negli investitori stranieri, che rinunciano a organizzare promozioni e incentivazioni per il mercato italiano di fronte al rischio di andare incontro a pesanti sanzioni.
L’auspicio è che i legislatori aggiornino le leggi e pongano riparo a questa assurda imposizione sanzionatoria, riproporzionandola al suo contesto.