Abbiamo iniziato questo viaggio sul confronto fra normativa italiana e normativa europea, prendendo atto di come, nonostante i propri limiti e lacune, il dpr 430/01 presentasse il pregio di consentire alle imprese di utilizzare lo strumento concorsuale in modo molto ampio in merito sia alle meccaniche sia agli obiettivi perseguiti. A mano a mano che abbiamo proseguito il nostro cammino, tuttavia, analizzando dettagliatamente alcuni aspetti come l’obbligo di allocazione del server in Italia, la necessità di rappresentanza fiscale per i promotori stranieri, il severo sistema di tassazione sui premi, abbiamo scoperto alcune criticità che rendono auspicabile un cambiamento della nostra normativa per andare nella direzione di un’armonizzazione con le normative europee oltre che per favorire l’entrata di promotori stranieri nel nostro territorio. Se, quindi, da una parte ci auguriamo che la normativa italiana ampli i propri orizzonti, dall’altra dobbiamo auspicare, però, che l’armonizzazione avvenga a doppio senso, con la capacità d’individuare gli aspetti positivi delle varie normative e mutuarne alcuni anche da quella italiana: primo fra tutti l’obbligo di devoluzione dei premi alle onlus. Il dpr 430/01, infatti, relativamente ai concorsi a premio, stabilisce che i premi non richiesti o non assegnati debbano essere devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale: è questa una peculiarità della normativa italiana condivisa solo da quella portoghese, che regolamenta le manifestazioni a premio in modo molto similare e, addirittura, con maggior rigore e severità. Ci sono alcuni paesi (pochi) che regolamentano il destino dei premi non assegnati in modo diverso prevedendone, per lo più, la devoluzione a entità governative, come avviene per esempio in Brasile, dove i premi non assegnati e non consegnati, devono essere donati al tesoro nazionale. Ci sono altri paesi, come per esempio gli Usa, dove non è previsto che un premio resti non assegnato ed è pertanto, obbligatorio procedere con successive estrazioni fino a quando non si trovi un vincitore che accetti il premio. Tuttavia, fatte salve alcune eccezioni, nella maggior parte dei paesi non sono previsti particolari adempimenti per i premi non assegnati, forse per dimenticanza o forse per precisa volontà di lasciare ampia libertà di scelta ai promotori, aprendo però il fianco a possibili comportamenti fraudolenti o poco trasparenti ai fini del rispetto della promessa pubblica fatta. L’obbligo di devoluzione dei premi alle onlus, anche se può rappresentare un onere rilevante per i promotori, costituisce una semplice ed efficace garanzia per la tutela della fede pubblica e rappresenta un importante atto di utilità sociale: grazie alle devoluzioni, sono state consegnate autoambulanze, materiali didattici, bancali di cibo, e tanto altro a popolazioni e realtà davvero bisognose. È auspicabile che nel futuro la normativa consentisse ai promotori di scegliere fra la devoluzione del premio così come promesso e la consegna alla onlus del corrispondente importo in denaro, facilitando così il promotore ma soprattutto l’organizzazione, per la quale monetizzare i premi non impiegabili direttamente nella propria mission comporta difficoltà di carattere contabile e fiscale.
Devoluzione dei premi alle onlus: si può fare un passo in più
Sonia Travaglini05/09/2016