Ci sono dei concorsi in cui la partecipazione richiede un coinvolgimento dell’utente mediante il caricamento di un contributo: per esempio, postare la foto di un piatto realizzato con l’utilizzo di determinati ingredienti, oppure inviare un messaggio vocale contenente un urlo con determinate caratteristiche. E ci sono altri concorsi in cui, per partecipare, occorre consegnare un racconto letterario, un progetto pubblicitario, una foto artistica.
È difficile non ravvedere, fra le due forme concorsuali descritte, una sostanziale differenza. Le iniziative descritte nel primo caso sono da considerare concorsi di abilità aventi lo scopo di coinvolgere il consumatore in un gioco d’interazione e scambio personale in cui al centro sta sempre il prodotto o servizio oggetto della promozione e si collocano indubbiamente nell’ambito delle manifestazioni pubblicitarie, dato che i concorsi che prevedono la raccolta e pubblicazione di contenuti creati dagli utenti (Ugc, user generated content) sono quelli che offrono alle aziende i migliori benefici in termini d’immagine e visibilità. Nella seconda tipologia, invece, al centro dell’iniziativa è il talento del partecipante, e non sono protagonisti né il marchio né i prodotti dell’azienda promotrice, che pure traggono i giusti vantaggi in termini di branding. Le iniziative del secondo tipo, che spesso sono chiamate (impropriamente) “Bando”, sono escluse dall’ambito applicativo del dpr 430/2001, il regolamento che disciplina i concorsi e le operazioni a premio, e possono pertanto essere svolte liberamente rispetto agli adempimenti, vincoli e limiti imposti dallo stesso dpr. I concorsi di abilità, invece, avendo una finalità prevalentemente pubblicitaria, rientrano fra le manifestazioni a premio e devono svolgersi nel rispetto di tutti gli adempimenti per esse previsti. Se, spesso, riserviamo una critica severa alla nostra normativa, giudicandola vetusta e inadeguata, in questo caso (e non è l’unico, come abbiamo già visto anche in alcuni articoli dei numeri scorsi) sento che le va riconosciuto il merito di aver creato un giusto distinguo, grazie al quale il vero talento ha la possibilità di essere riconosciuto e premiato diversamente e più liberamente dalla mera abilità di compiere qualche azione.
All’estero, invece, le due tipologie di promozione descritte sono molto spesso considerate nello stesso modo e sono assoggettate allo stesso tipo di regola- mentazione, che nella maggioranza dei casi è molto diversa da quella riservata ai concorsi di sorte. Infatti, le normative estere per lo più contrappongono i concorsi di sorte ai concorsi di merito, senza fare alcuna distinzione fra concorsi di abilità e concorsi di qualità personale, mettendo sullo stesso piano gli obiettivi meramente pubblicitari e l’interesse, anche collettivo, d’incoraggiare e incentivare il merito e il talento.