Abbiamo visto a più riprese che per le manifestazioni a premio ogni paese ha una sua disciplina. Tuttavia un aspetto rimane comune a tutti ed è alla base dei principi che plasmano ogni disciplina sui concorsi: le norme di tutela del consumatore, che influenzano le regole delle iniziative premiali sia nella funzione di vigilanza sia nell’aspetto sanzionatorio. Nella maggior parte dei paesi, la tutela si esplica ex post con azioni di controllo e di punizione nei confronti dei promotori, qualora essi pongano in essere azioni fraudolente o di mancato rispetto della promessa realizzata con il concorso. Ci sono anche paesi, però, che hanno provveduto a mettere a punto misure di prevenzione dei comportamenti dei promotori che possono concretizzarsi in un mancato rispetto della promessa pubblica mediante l’obbligo di prestare “garanzie” secondo forme diverse regolamentate nelle rispettive normative.
L’Italia, di fatto, non è il solo paese a prevedere un obbligo di garanzia del montepremi. Negli altri stati, più comunemente le garanzie sono richieste nei casi di concorsi di sorte e non anche per i concorsi di abilità, probabilmente a causa di un retaggio che accomuna i primi alle lotterie. Così, in caso di concorsi di sorte, per esempio in Portogallo i promotori devono stipulare una fidejussione, che può essere esclusivamente bancaria, mentre in altri paesi, come per esempio la Turchia e l’Egitto, insieme alla richiesta di autorizzazione per organizzare un concorso, deve essere allegata una “lettera di garanzia”, rilasciata dalla banca del promotore. Negli Stati Uniti il “prize bond” è obbligatorio solo per determinati stati, e per alcuni di essi la garanzia è necessaria solo se il montepremi supera i 5.000 dollari.
In generale, la misura di prevenzione più comunemente adottata dalle normative è la fidejussione bancaria (oltre che in Portogallo, viene per esempio richiesta anche in Polonia e Ungheria), ma anche quella assicurativa, riconosciuta come una valida alternativa per esempio in Messico e negli Stati Uniti. L’Italia è il paese che offre maggiori possibilità, poiché consente che la garanzia venga prestata sia mediante fidejussione, bancaria o assicurativa, sia mediante cauzione.
Tutte le forme di garanzia elencate dovrebbero rispondere all’obiettivo di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi ai vincitori e quindi di assicurare – nel rispetto dei principi della tutela dei consumatori – che la promessa pubblica venga rispettata. Purtroppo però in diversi paesi, fra cui anche l’Italia, l’incameramento da parte degli organi pubblici beneficiari e responsabili della tutela della fede pubblica e dei consumatori delle somme garantite mediante fidejussioni/cauzioni non si traduce in acquisto dei premi mancanti per soddisfare le aspettative dei vincitori, ma diventa un provvedimento con mero valore sanzionatorio nei confronti dei promittenti inadempienti. Così i consumatori non ricevono alcun beneficio da questa misura che dovrebbe essere a loro tutela.