Il Black Friday, il Ciber Monday e altri eventi del genere, ormai arrivati anche in Italia, dagli Usa e non solo, confermano la passione dei consumatori di tutto il mondo per gli sconti, soprattutto se vengono percepiti come dei veri e propri affari. Ed è a questo effetto “affare” che puntano le aziende e le imprese commerciali quando, in modo più o meno spinto, propongono promozioni di prezzo, fra cui risultano essere di particolare efficacia quelle che si presentano come “vendite abbinate”, cioè vendite in cui due o più prodotti possono essere comprati a un prezzo complessivo molto conveniente rispetto al costo di ogni prodotto.
Le “vendite abbinate” in Italia sono orfane di una disciplina loro dedicata, ma questo non significa che non si possono fare. Le vendite di questo tipo, che preferiamo chiamare “congiunte” per sottolineare che non sono più le “vendite abbinate” di una volta, si possono proporre, ma con le dovute cautele, che non rendono tanto semplice la vita alle imprese italiane.
Un’azienda che voglia proporre la vendita di più prodotti a un prezzo speciale si deve infatti districare fra due discipline, quelle sulle manifestazioni a premio e quella relativa al sottocosto, e deve accertarsi che la sua iniziativa non possa ricadere, anche involontariamente, in nessuna delle due fattispecie.
Da un lato, quindi, l’attività non può e non deve apparire come un’operazione a premio e, a tal fine, occorre che dalla comunicazione si evinca chiaramente il singolo prezzo dei prodotti coinvolti, la singola percentuale di sconto e il prezzo scontato complessivo di
tutti i prodotti; inoltre, deve risultare molto chiaramente che non si sta regalando nulla, ma si stanno offrendo dei prodotti a prezzo scontato.
Dall’altro lato, però, occorre fare attenzione all’entità dell’offerta, perché lo sconto complessivo praticato deve essere tale da non far ricadere la promozione in un’attività di sottocosto, e quindi occorre che la percentuale di sconto risultante dall’offerta complessiva, se applicata a ogni prodotto coinvolto, non dia come risultante un valore uguale o inferiore al prezzo dalle fatture di acquisto di ciascuno.
A onor del vero, occorre riconoscere che anche all’estero le discipline delle promozioni di prezzo non sono così banali: sono vigenti diversi divieti e si rischiano anche sanzioni elevate. In Francia, per esempio, è vietato realizzare una promozione di prezzo o un’operazione a premi che possa configurare un sottocosto, in Spagna è obbligatorio che i buoni acquisto abbiano una durata molto lunga, non inferiore ai due anni.
Più in generale, occorre fare attenzione a non formulare offerte che possano configurare una pratica sleale, cioè in grado di alterare o modificare il comportamento economico del consumatore nella sua scelta d’acquisto, ma occorre anche fare attenzione alle norme sulla tutela dei consumatori, verso le quali è sempre più alta l’attenzione degli organismi di controllo.