Non tutti sanno che può ammontare fino a 100.000 euro la sanzione per chi organizza un concorso online al quale sia possibile partecipare mediante congegni di qualsiasi tipo (anche tablet) collegati telematicamente da un pubblico esercizio: si tratta di un divieto preciso contenuto nella legge di stabilità 2016. Non è vietato, invece, pubblicizzare concorsi online presso gli esercizi pubblici, a patto che la partecipazione avvenga mediante device personali degli utenti.
Vi starete chiedendo quale sia il senso di questo divieto, una bella domanda alla quale non è facile, e forse neanche possibile, dare una risposta logica. Il tutto ha inizio nel 2012, quando il decreto legge 158/2012, coerentemente all’obiettivo di prevenire e contrastare la ludopatia, ha introdotto il divieto per gli esercizi pubblici di mettere a disposizione apparecchiature collegate telematicamente che consentissero ai clienti di accedere a piattaforme di gioco online. La norma non fa alcun accenno ai giochi promozionali, che vengono coinvolti invece dalla legge 208/2015, in cui, oltre a dettare le sanzioni previste per chi viola il divieto sopra citato, si esplicita che non è consentita l’offerta di giochi promozionali per il tramite di apparecchi con connessione telematica situati in esercizi pubblici. Per questi casi, oltre alle sanzioni applicabili ai proprietari degli esercizi pubblici e dell’apparecchio, sono previste sanzioni anche a carico del titolare della piattaforma (da 50.000 a 100.000 euro), irrogate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli: ma, se si tratta di proteggere il Monopolio di Stato, cosa hanno a che vedere i concorsi promozionali?
La cosa inspiegabile è che la sanzione prevista per i giochi promozionali è, nel complesso, più del doppio di quella ipotizzata per chi consente il collegamento telematico ai giochi d’azzardo. Penso che qualsiasi misura volta a combattere tabagismo, alcolismo e ludopatia sia indispensabile per lo sviluppo di una società sana e produttiva, ma nascondersi dietro queste necessità per introdurre misure e divieti che nulla hanno a che fare con questi problemi è incomprensibile, soprattutto quando queste misure vanno a limitare gli strumenti promozionali a disposizione delle aziende, che tanto ne hanno bisogno per le proprie strategie di sviluppo commerciale. Il divieto delle promozioni mediante connessioni online comporta l’impossibilità di organizzare promozioni mediante postazioni collegate telematicamente nei punti di vendita, per esempio, dove questo è uno strumento di particolare efficacia per realizzare engagement; o nelle gallerie dei centri commerciali con i totem multimediali, pratica molto diffusa per creare animazione e coinvolgimento del pubblico. Il nostro sistema normativo, già tacciato di anacronismo su tutti i fronti, non ci aiuta e non ci sostiene, se le nuove norme si rivelano obsolete e in contrasto con il progresso tecnologico ancor prima di essere varate. In questo modo si impedisce all’Italia di essere al passo con i mercati internazionali e si scoraggiano le aziende straniere interessate a promuoversi nel nostro paese.