Uno dei concetti più difficili da far passare a chi opera nel campo promozionale è che le operazioni a premio non possono avere un numero limitato di premi.
Anche se il quantitativo messo a disposizione è molto grande, anche se conta milioni di pezzi, non è possibile in alcun modo dichiarare che l’operazione termina quando saranno stati richiesti i premi disponibili. In altre parole, non è possibile dire che i premi sono disponibili “fino a esaurimento scorte”: è questa una dicitura che siamo abituati a leggere sui volantini o nei punti di vendita delle insegne, ma è utilizzabile solo nella vendita di prodotti a prezzo scontato, che può essere circoscritta a quantitativi di prodotto predeterminati oppure alle disponibilità presenti in magazzino; nelle operazioni a premio, invece, siamo nell’ambito di vere e proprie promesse al pubblico, regolamentate dal codice civile, che oltre a non essere revocabili, vincolano il promittente a mettere a disposizione dei richiedenti aventi diritto, il premio promesso, senza eccezione.
La possibilità di una over redemption incontrollata potrebbe avere conseguenze dirompenti sul budget dell’azienda
Pertanto a propria tutela, i promotori che vogliono organizzare un’operazione a premio, devono stimare con maggior precisione possibile le potenziali vendite e la conseguente futura redemption, possono agire sulla riduzione ragionevole della durata del periodo promozionale e, in ultima istanza, possono proteggersi dai rischi di over redemption ricorrendo a una assicurazione promozionale.
Anche all’estero si presta particolare attenzione a questa problematica e, anche laddove le promozioni non configurano giuridicamente delle promesse pubbliche, occorre garantire i consumatori che non si tratta di una partecipazione illusoria, assicurando di aver effettuato una stima ragionevole dei premi. I controlli sono effettuati dalle autorità preposte alla tutela della fede pubblica o dalle associazioni dei consumatori che vegliano sulla correttezza di queste promozioni. In Spagna, per esempio, è consentita l’organizzazione di un’operazione a premio con numero chiuso di premi ma, anche se il numero di premi disponibili è molto alto, l’iniziativa viene considerata un rush&win, soggetta, quindi, agli obblighi fiscali previsti per i concorsi di sorte fra cui il pagamento della “tasa de combinaciòn aleatoria” pari al 10% dell’intero montepremi.
Anche in Italia, recenti indicazioni dell’autorità tenderebbero a considerare l’operazione a premio fino esaurimento scorte come un rush&win con il conseguente aggravio fiscale, ma, attenzione, perché in assenza degli adempimenti previsti dal Dpr 430/01 per questa tipologia di concorso, e in mancanza di adeguata fidejussione, si potrebbe configurare concomitantemente anche una manifestazione vietata con conseguente sanzione.