Pochi giorni fa abbiamo ricevuto alcune fotografie dalla Guinea Bissau di persone che scaricavano materiale scolastico, libri, palloni, ma anche prodotti di informatica, hard disk, videoproiettori, stampanti. Tutti questi oggetti di grande utilità per le attività scolastiche dei ragazzi sono arrivati alla piccola scuola di Ingorè grazie a una onlus con la quale ci siamo coordinati per la devoluzione dei premi non assegnati di alcuni concorsi da noi gestiti.
È luogo comune considerare la normativa italiana sui concorsi a premio ostativa e fuori dai tempi, eppure sotto molti punti di vista è fra le migliori. Uno degli articoli del dpr. 430/01 che più apprezzo è proprio quello che introduce l’obbligo di devoluzione dei premi non richiesti alle onlus e questo non solo per gli “effetti nobili” che ne conseguono, ma anche per la raffinatezza con cui questa previsione permette alla nostra normativa di raggiungere interessanti obiettivi in termini di tutela della fede pubblica. Senza dubbio si tratta di un espediente intelligente ed efficace per neutralizzare possibili intenzioni “furbette” (o addirittura fraudolente) di eventuali promotori, poiché impedisce di incentivare la partecipazione alle promozioni mediante una promessa fittizia di premi (o anche solo di una parte di essi). Al contempo, questo enunciato tutela anche le stesse aziende da comportamenti che possono dar luogo a concorrenza sleale.
Sarebbe auspicabile poter consegnare alle onlus beneficiarie, previo accordo, invece dei premi, il corrispondente valore in denaro
Sono pochi i paesi che prevedono la devoluzione dei premi residui al termine di un concorso e, in alcuni di questi, il conferimento è previsto non a favore di organizzazioni non lucrative, ma degli stessi ministeri con possibili aperture a potenziali connivenze fra pubblico e privato. Dove, invece, manca una previsione di questo tipo si favorisce enormemente il ricorso a meccaniche, in tutto o in parte, illusorie in cui si può vantare un numero molto alto di premi in palio anche se la loro assegnazione può risultare limitata da altre condizioni. Per esempio, in alcuni paesi le meccaniche instant win possono essere gestite con “momenti vincenti chiusi”, che prevedono periodi molto brevi durante i quali è possibile vincere: se nessuno gioca in corrispondenza di quei momenti, il premio resta non assegnato e può decadere la relativa promessa con conseguente risparmio per i promotori che non devono più acquistare i premi messi in palio.
Se è vero che la devoluzione alle onlus dei premi non assegnati risulta una misura di grande pregio ai fini della tutela della fede pubblica è anche vero che dal lato pratico presenta, a volte, oggettive difficoltà. Non è sempre semplice trasformare in solidarietà i premi offerti nei concorsi: certo è facile quando si tratta di prodotti scolastici, sanitari o alimentari, ma la cosa diventa più difficile o addirittura senza senso se i premi devoluti sono, per esempio, biglietti per concerti (spesso già conclusi) oppure esperienze di viaggio, crociere o ingressi per parchi divertimento. Alla luce di questa situazione sarebbe auspicabile che le aziende avessero la facoltà, in accordo con le onlus, di scegliere come procedere alla devoluzione aprendo alla possibilità di donare il corrispondente valore dei premi in denaro. Considerando che la devoluzione avviene quando il concorso è già concluso, la quantificazione dei premi non contravverrebbe al divieto di mettere in palio il denaro.