“Troppo presto per cantare vittoria” è una massima che tengo sempre a mente, guardandomi bene dal commettere l’errore di annunciare un risultato prima che lo stesso sia ben consolidato. Sull’ultimo numero della rivista (leggi l’articolo) avevo parlato dell’interessante opportunità rappresentata dall’innalzamento a 25,82 euro del valore minimo dei premi che determina l’esclusione di un’iniziativa promozionale dall’ambito applicativo del dpr 430/01 e lo avevo fatto a 14 mesi dalla pubblicazione della relativa faq.
Invece, solo pochi giorni dopo la pubblicazione del mio intervento è stata resa nota una nuova faq del ministero dello Sviluppo economico che ha chiarito che occorre tornare alla precedente interpretazione, secondo la quale il valore minimo ai fini dell’esclusione dall’applicazione della ritenuta è quello corrispondente a quello di un lapis, di una bandierina, di un calendario e similari. Dispiace che con questo retrofront ministeriale le aziende abbiano perso l’opportunità di muoversi più agevolmente nei social network con la possibilità d’implementare promozioni premiali dinamiche e leggere nel rispetto della soglia del valore dei 25 euro; d’altra parte l’interpretazione volta ad alzare la soglia è giunta senza che fosse intervenuta alcuna innovazione normativa in materia di manifestazioni a premio, ambito nel quale siamo fermi alla legislazione del 2001.
Le nuove faq hanno destato sorpresa per il radicale cambiamento interpretativo che hanno introdotto rispetto a una normativa congelata. I chiarimenti introdotti nelle faq hanno riguardato diversi aspetti, oltre a quello del minimo valore, assumendo connotati progressisti rispetto ad alcuni argomenti, come per esempio l’internazionalizzazione, ma anche estremamente conservatori rispetto ad altri, come per esempio l’utilizzo dei social network per lo svolgimento delle promozioni e l’obbligo di allocazione del server nel territorio italiano.
Questo balletto interpretativo mette in evidenza quanto sia forte l’esigenza di un aggiornamento radicale della normativa delle manifestazioni a premio, ormai inadeguata rispetto ai cambiamenti determinati dall’avanzamento della tecnologia e dal conseguente progresso sociale. Non possiamo, d’altra parte, fare finta di non ricordare che, negli anni in cui è stato pubblicato il dpr 430/01, internet era ancora in una fase primordiale nel nostro paese e i social network non esistevano ancora. Rispetto alla prospettiva di un’internazionalizzazione e, ancor più, di un’armonizzazione con le direttive e le prassi europee, la vetustà della nostra normativa rappresenta un grande ostacolo: i divieti concernenti il libero utilizzo dei social network e l’impossibilità di avvalersi di un server centrale potenzialmente allocato fuori dal nostro territorio sono limiti percepiti in modo molto negativo dalle imprese, in particolare da quelle che hanno ambizioni internazionali.