Il rapporto tra cittadini, imprese e fisco non è mai semplice, tanto più se il carico fiscale è elevato senza avere in cambio servizi adeguati come in Italia. Nel mondo delle manifestazioni a premi, chi organizza un concorso rivolto a consumatori finali o un’operazione a premi per il trade deve stimare indicativamente un carico fiscale del 47%. Il promotore deve rendere l’Iva indetraibile all’atto d’acquisto dei premi (22%) e versare una ritenuta Irpef a titolo d imposta pari al 25% del valore commerciale netto dei premi. In Francia, Inghilterra o Germania non deve versare nulla all’erario; in Spagna il 10%. Questo paragone basta a far comprendere come le aziende italiane siano svantaggiate. Inoltre, bisogna confrontarsi con la complessità delle leggi: l’art. 30 del dpr 600/73, modificato dall’art. 19 della legge 449/1997 impone alle imprese di applicare la ritenuta forfait del 25%, con facoltà di rivalsa, solo nel caso di premi conferiti a soggetti per i quali non sono già previste ritenute alla fonte. In tutti gli altri casi si deve applicare la ritenuta d’acconto prevista per tale categoria con l’obbligo di rivalsa verso il vincitore. L’impresa che assegna premi ai propri dipendenti deve metterli in busta paga e applicare la ritenuta prevista. Procedura spiacevole per il vincitore, ma semplice ed efficace per il promotore. Il dramma nasce quando i premi sono rivolti a dipendenti/agenti di terzi, senza che i datori di lavoro siano associati all’iniziativa. In questi casi, la risoluzione 101E/05 dell’Agenzia delle entrate precisa che l’onere del versamento della ritenuta è del promotore, che è quindi costretto a ottenere le informazioni necessarie per poter emettere il cedolino e cud al vincitore, oltre che a calcolare e versare la ritenuta. Inoltre deve notificare a ogni datore di lavoro dei vincitori l’avvenuta vincita del dipendente (ma la privacy?). Il datore deve assoggettare il premio nel computo del reddito globale percepito dal vincitore, con la spiacevole sorpresa di dover versare gli oneri previdenziali sulla vincita del dipendente.
Non è finita: la legge obbliga il promotore a esercitare la rivalsa nei confronti dei vincitori richiedendo il rimborso dell’acconto versato. E se il vincitore è un agente di terzi, l’azienda deve iscriverlo alla Fondazione Enasarco, espletare tutti i relativi adempimenti, farsi rimborsare l’acconto ecc..
È possibile che dal 1997 nessuno abbia pensato di semplificare le norme? Eppure la soluzione appare banale: estendere l’applicazione della ritenuta del 25% ai dipendenti e agenti di terzi; magari imponendo un tetto massimo annuale per dipendente per evitare abusi.
AAA cercasi proposta di legge da volenteroso politico.
*gianni@concorsiepremi.it
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