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86 gennaio 2012

Tendenze e scenari

pianificato l’acquisto di un prodotto in promozione prima di entrare nel punto di vendita, ci sono un 39% di shopper che ha dichiarato che “l’indicazione della promozione” lo ha aiutato a trovare il prodotto sullo scaffale, un 19% che ha prestato attenzione al fatto che il prodotto preso in considerazione fosse in promozione e un 17% che è stato spinto a comprare un prodotto perché era in promozione. Un altro dato significativo è che nel 48% dei casi un corretto presidio del punto di vendita può fare la differenza (il 28% ha deciso in store la marca da

acquistare e il 20% ha acquistato una categoria non pianificata), anche se non esiste una regola valida per tutte le stagioni (la percezione del consumatore varia

in funzione di categoria, marca, calendario, meccanica) e per tutte le aree geografiche (il dato a livello di singoli punti di vendita mostra una notevole variabilità sia nella pressione sia nell’efficacia delle promozioni). Una strategia promozionale di successo deve dunque prendere in considerazione variabili proprie del contesto sia geografico sia competitivo.

Tutti i consumatori interessati alle promozioni

Il punto forte della ricerca di Promotion Magazine/Promomedia è quello di mostrare quali sono le preferenze del consumatore fra le molteplici iniziative che la marca e la

Gianni Santilio, direttore della divisione Marketing operativo di Promomedia.

L’importanza della promoter per un efficace sviluppo delle azioni promozionali è venuta fuori in modo prepotente sia dalla ricerca sia dalla tavola rotonda. E sono emerse anche le criticità che riguardano questa figura professionale. L’intervento di Gianni Mignozzi, consulente del lavoro dello Studio Mignozzi, ha approfondito l’aspetto sempre più delicato dei processi giuslavoristici che interessano l’inquadramento di promoter e merchandiser e in particolare il rischio della cosiddetta “illecita interposizione di manodopera” per le agenzie appaltatrici.

Nel contratto regolare di appalto, ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, richiamato dal legislatore nell’art. 29 del dlgs 276/2003, l’appaltatore s’impegna nei confronti del committente contro un corrispettivo pattuito, a realizzare con rischio a proprio carico un risultato, facendo affidamento e utilizzando la propria organizzazione imprenditoriale e, nell’ambito di questa, i propri collaboratori in piena e totale autonomia. Ci si trova invece di fronte a un fittizio contratto di appalto, che maschera un’interposizione illecita di manodopera, quando l’appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente le mere

prestazioni lavorative dei propri collaboratori, che finiscono per essere alle dipendenze effettive del commitente stesso, il quale detta loro le direttive sul lavoro, esercitando su di essi i tipici poteri datoriali. Ciò che è essenziale per la sussistenza di un vero e proprio contratto di appalto, ha sottolineato Mingozzi, e che i lavori appaltati siano effettivamente svolti da un’impresa che abbia concretamente la forma e la sostanza di un’impresa, sia sotto il profilo tecnico sia sotto quello strettamente economico e organizzativo. In tal senso la giurisprudenza ha più volte stabilito che elemento fondamentale per una genuinità di un appalto è l’organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore in merito alla scelta e alle modalità dei tempi di lavoro, nonché dell’attrezzatura occorrente al suo espletamento.

Sono numerosi i presupposti di merito e legittimità della titolarità da parte dell’appaltatore dei poteri direttivi e d’ingerenza, tipici del datore di lavoro, relativamente alla materiale esecuzione della prestazione lavorativa commissionata: i collaboratori dell’appaltatore non seguono il medesimo orario di lavoro di quelli del committente; i collaboratori non giustificano le proprie assenze al committente ma all’appaltatore; l’appaltatore provvede direttamente al pagamento delle retribuzioni; i collaboratori dell’appaltatore non lavorano sotto il controllo diretto dei dipendenti del committente o di preposti da questi incaricati; il committente non esercita con piena autorità il potere direttivo, gerarchico e disciplinare anche dei licenziamenti.

I poteri direttivi sono delle agenzie appaltatrici

Gianni Mignozzi, consulente del lavoro dello Studio Mignozzi.

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